E’ aperta la possibilità di richiedere l’iscrizione come ente all’albo del servizio civile universale (SCU), per poter depositare programmi e progetti, dopo che l’accreditamento sia andato a buon fine, e quindi organizzare attività di servizio civile universale con operatori e operatrici volontarie presso le proprie sedi.
Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Dipartimento) è il detentore dell’Albo SCU, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento inoltre valuta la sussistenza dei requisiti funzionali all’iscrizione all’Albo SCU, assolve l’obbligo dei controlli antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia) a carico dei componenti degli organi di governo degli enti privati, vigila circa il mantenimento nel tempo dei predetti requisiti.
I soggetti iscrivibili all’Albo sono:
Soggetti pubblici
Le amministrazioni pubbliche iscrivibili all’Albo SCU sono tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione delle Regioni e delle Province Autonome, in quanto soggetti direttamente coinvolti nella valutazione dei Programmi di intervento presentati dagli enti iscritti all’Albo.
Soggetti privati
I soggetti privati iscrivibili all’Albo SCU, i cui fini istituzionali corrispondano alle finalità indicate all’art. 1 della legge n. 64 del 2001 e all’art. 2 decreto legislativo n. 40 del 2017 e che svolgano attività continuativa da almeno tre anni in uno o più settori di intervento del servizio civile universale, sono di seguito elencati:
– le organizzazioni di volontariato;
– le associazioni di promozione sociale;
– gli enti filantropici;
– le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
– le reti associative;
– le società di mutuo soccorso;
– le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
– le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
– enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale;
– le istituzioni universitarie private accreditate dal competente Ministero.
I soggetti sopra richiamati possono iscriversi all’Albo SCU singolarmente o in forma associata. Nel primo caso l’ente Titolare è per definizione l’ente iscritto, nel secondo caso l’ente Titolare è l’ente che presenta l’iscrizione per sé e per ciascun ente associato, che è definito ente di accoglienza. I reciproci impegni tra ente Titolare e enti di accoglienza connessi all’iscrizione all’Albo SCU e alla presentazione e gestione dei Programmi di intervento e dei relativi progetti finanziati sono sanciti dalla “Dichiarazione di impegno”.
E’ possibile iscriversi in forma autonoma come ente titolare, possedendo i seguenti requisiti:
- assenza dello scopo di lucro;
- capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile universale, ossia la capacità dell’ente di utilizzare la propria organizzazione per attuare il servizio civile;
La capacità organizzativa è espressa da due elementi:
1. la presenza di una struttura di gestione continuativamente dedicata al Servizio Civile, il cui personale qualificato deve essere nominato con
formale delibera degli organi decisionali dell’ente;
2. la dotazione minima di 100 sedi di attuazione (comprensive delle sedi in capo agli enti di accoglienza associati), ivi incluse eventuali sedi all’estero, per gli enti Titolari attivi in almeno due Regioni e richiedenti l’iscrizione alla Sezione Nazionale; la dotazione minima di 30 sedi di attuazione (comprensive delle sedi in capo agli enti di accoglienza associati), ivi incluse eventuali sedi all’estero, per gli enti Titolari attivi unicamente nel territorio di una singola Regione o Provincia Autonoma e richiedenti l’iscrizione alle sezioni regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Le Amministrazioni centrali dello Stato, le cui finalità sono rispondenti ai settori di intervento del servizio civile, possono iscriversi derogando alla disponibilità del numero minimo di sedi. - corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art.1 della legge n. 64 del 2001 e all’art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017;
- svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni nei Settori di intervento fra quelli elencati all’art. 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017. I
tre anni di attività si intendono direttamente riferiti ai Settori per i quali è richiesta l’iscrizione. Il requisito dei tre anni non è necessario laddove l’ente
Titolare sia appositamente costituito, per la finalità del servizio civile, come associazione di enti. Resta inteso che in tale caso il requisito deve essere
posseduto da tutti gli enti associati. - assenza dell’irrogazione di misure interdittive di cui al decreto legislativo n. 159 del 2001, nei confronti dei soli soggetti privati.
Ulteriori requisiti costitutivi della capacità organizzativa sono di seguito indicati: - adozione di sistemi funzionali alla corretta gestione dei diversi aspetti connessi alla comunicazione, alla selezione degli operatori volontari, alla formazione, al monitoraggio, alla sintesi delle attività e dei risultati conseguiti;
- possesso di identità elettronica digitale;
- possesso di indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
- possesso di indirizzo e-mail
- possesso di un sito web completo di tutte le informazioni relative alle attività dell’ente che ospiterà anche i contenuti relativi al servizio civile. Laddove necessario, il sito dell’ente Titolare darà evidenza anche delle informazioni relative agli enti di accoglienza che non dispongono di un proprio sito web;
- sottoscrizione dell’atto di designazione del Responsabile per il Trattamento dei Dati Personali (RTDP).
E’ possibile iscriversi anche come ente di accoglienza, aderendo a un ente titolare già accreditato. In questo caso i requisiti per l’ente di accoglienza sono:
- assenza dello scopo di lucro;
- corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’art.1 della legge n. 64 del 2001 e all’art. 2 del decreto legislativo n. 40 del 2017;
- svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni in almeno uno dei settori di intervento fra quelli elencati all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. I tre anni di attività si intendono direttamente riferiti ai Settori per i quali è richiesta l’iscrizione;
- assunzione di impegni in materia di iscrizione all’Albo SCU e di gestione dei Programmi d’intervento e dei relativi progetti rispetto all’ente Titolare, attestata da una “Dichiarazione di impegno”;
- assenza dell’irrogazione di misure interdittive di cui al decreto legislativo n. 159 del 2001 nei confronti dei soli soggetti privati.
Ulteriori requisiti richiesti: - possesso di identità elettronica digitale se autorizzati dall’ente Titolare all’accesso diretto al sistema informativo;
- possesso di indirizzo e-mail
- possesso di un sito completo di tutte le informazioni relative alle attività dell’ente che ospiti anche i contenuti relativi al servizio civile. Laddove l’ente non possa disporne, le informazioni dell’ente di accoglienza sono evidenziate sul sito dell’ente Titolare.
- L’ente di accoglienza è inoltre tenuto a sottoscrivere la Carta di impegno etico, documento che sancisce il valore costituzionale ed etico del servizio civile universale e l’impegno ad attuare, in coerenza di tali valori, le attività con gli operatori volontari del servizio civile.
- Gli enti di accoglienza legati all’ente Titolare possono essere anche soggetti esteri in possesso dei medesimi requisiti sopra elencati. Anche l’ente di accoglienza estero è tenuto a sottoscrivere la Carta di impegno etico.
Qualunque soggetto pubblico o privato in possesso dei requisiti descritti per essere inserito come ente di accoglienza, che volesse ricevere informazioni sulle condizioni per richiedere l’iscrizione attraverso l’ente titolare CESC Project, può spedire una mail entro il 20 settembre 2024 all’indirizzo presidente@cescproject.org, allegando fin da subito (nel caso di soggetti privati) atto costitutivo e statuto.
foto di Karolina Kaboompics https://www.pexels.com/it-it/foto/uomo-persone-donna-connessione-5398881/